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SENTENZA N.
138
ANNO
2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Franco
GALLO
Presidente
-
Luigi
MAZZELLA
Giudice
-
Gaetano
SILVESTRI
"
-
Sabino
CASSESE
"
-
Giuseppe
TES
AURO
"
-
Paolo Maria
NAPOLITANO
"
-
Alessandro
CRISCUOLO
"
-
Paolo
GROSSI
"
-
Giorgio
LATTANZI
"
-
Aldo
CAROSI
"
-
Marta
CARTABIA
"
-
Sergio
MATTARELLA
"
-
Mario Rosario
MORELLI
"
-
Giancarlo
CORAGGIO
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ne
l giudizio di legittimità costituzionale degli
articoli 2, 7, 9 e dell’allegato “E” (Elenco
della situazione annuale dei fondi di Garanzia) della legge della Regione Molise 19
ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio
fi
nanziario 2011)
,
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 22
-
28 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 31 dicembre 2012 ed
iscritto al n. 197 del registro ricorsi 2012.
Udito
nell
udienza pubblica del 21 maggio 2013
il Giudice relatore Aldo Carosi;
udito
l
avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale del
lo Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale
2
degli articoli 2, 7, 9 e dell’allegato “E” (Elenco della situazione annuale dei fondi di
Garanzia) della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale
della Regione Moli
se per l’esercizio finanziario 2011), in riferimento all’art. 117, terzo
comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 29, comma 1, del decreto legislativo
28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di
bilancio e
di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge
25 giugno 1999, n. 208), e 30, comma 3, della legge della Regione Molise 7 maggio
2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise), indicati quali norme
interpo
ste.
Il ricorrente premette che la legge regionale n. 23 del 2012 risulterebbe nel suo
complesso carente di taluni elementi essenziali dai quali rilevare l’attuale situazione
economico
-
finanziaria e patrimoniale della Regione Molise. Evidenzia inoltre la
m
ancanza della nota informativa
,
che deve dare conto degli oneri e degli impegni
finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati e da contratti di finanziamento che includono una componente
de
rivata
secondo quanto espressamente previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»
nonché la totale assenza delle
ris
ultanze gestionali di tutti gli enti regionali dipendenti. La difesa erariale rileva altresì
che la legge regionale n. 23 del 2012 è stata approvata oltre i termini
30 giugno
dell’anno successivo a quello cui la gestione si riferisce
imposti sia dalla
legislazione
nazionale che da quella regionale.
2.
Più in particolare, poi, il Presidente del Consiglio
dei ministri
impugna l’art. 2
della legge regionale n. 23 del 2012, in quanto tale norma riporterebbe erroneamente, tra
le entrate di competenza, l’av
anzo di amministrazione presunto, pari ad euro
282.708.532,00, come da bilancio di previsione 2011 (
ex
art. 8, rubricato «Avanzo di
amministrazione», della legge della Regione Molise 1
°
febbraio 2011, n. 3, recante
«Bilancio regionale di competenza e di ca
ssa 2011
Bilancio pluriennale 2011/2013»),
in luogo di quello accertato, al 31 dicembre 2010, pari ad euro 282.589.969,83
(
rectius
:
282.859.969,83)
, giusta quanto si evince dal rendiconto 2010 (art. 9, rubricato
«Situazione finanziaria», della legge dell
a Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 1,
recante «Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2010»).
Viene inoltre censurato l’art. 7 della legge regionale n. 23 del 2012, osservandosi
che esso
rubricato «Somma dei residui attiv
riporta appunto tra i residui attivi
3
che alla fine dell’esercizio finanziario 2011 erano pari ad euro 1.286.613.416,17
numerose partite, relative ad anni oramai decorsi, in relazione alle quali la Regione
Molise non avrebbe fornito giustificazioni
in ordine al mantenimento in bilancio. Per
tali motivi detta norma si porrebbe in contrasto con quanto prevede l’art. 21 del d.lgs. n.
76 del 2000.
Lo Stato impugna
,
altresì
,
l
o stesso art
. 9 (Situazione finanziaria) della legge
regionale n. 23 del 2012,
in quanto esso prevede che l’avanzo di amministrazione
dell’esercizio finanziario 2011 è accertato in euro 266.792.285,46, come risulta dai dati
contenuti nel medesimo comma. Rileva però il ricorrente come tale disposizione indichi
impropriamente in euro
171.213.000,00 il fondo di cassa al 31 dicembre 2010 che,
invece, come emerge dal conto del tesoriere e dal rendiconto per l’esercizio finanziario
2010 (art. 9 della legge regionale n. 1 del 2012), è pari ad euro 66.683.309,03. L’art. 9
violerebbe quindi i
principi generali in tema di contabilità richiamati negli artt. 20 e 21
della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione
Molise), che, secondo la difesa erariale, si porrebbe a sua volta in dichiarata attuazione
non sol
o dei principi contenuti nello statuto della Regione Molise, ma anche di quelli
contenuti nel d.lgs. n. 76 del 2000.
Infine, il Presidente del Consiglio impugna l’allegato “E” (Elenco della situazione
annuale dei fondi di Garanzia) alla medesima legge, in
quanto sostiene che, a mente
dell’art. 30, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2002, la Regione Molise avrebbe
dovuto indicare in allegato alla legge di approvazione del rendiconto, oltre all’importo
delle garanzie fideiussorie, ulteriori dati
non r
invenibili nel predetto allegato
concernenti la relativa copertura finanziaria, il capitale garantito, la durata e la parte
dell’obbligazione per la quale il fondo viene costituito.
Con riguardo
,
dunque,
alle predette censure
in ragione delle quali la
legge
impugnata non garantirebbe il rispetto del principio di certezza delle risultanze
gestionali
vengono invocati come parametro costituzionale l’art. 117, terzo comma,
Cost., sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica, e come parametri
interposti il d.lgs. n. 76 del 2000
ed in particolare l’art. 21
nonché le disposizioni
contenute nella legge
regionale n. 4 del 2002,
che si pone, ai sensi dell’art. 1, quale
disciplina di dichiarata attuazione non solo dei principi contenuti nello
s
ta
tuto della
Regione Molise, ma anche di quelli contenuti nel d.lgs. n. 76 del 2000.
Precisa il ricorrente che le suddette disposizioni, indipendentemente dall’auto
-
qualificazione come norme di principio e di coordinamento, dovrebbero intendersi